Art. 30. Contributo regionale 1. Per favorire l'occupazione giovanile, la regione concede un contributo annuo alle imprese artigiane singole o associate, ubicate nel territorio regionale, che dimostrino, di avere assunto alle proprie dipendenze, per l'avviamento al mestiere secondo le vigenti disposizioni in materia, giovani di eta' compresa tra i 14 e i 29 anni, in qualita' di apprendisti o con qualifica professionale gia' acquisita. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso anche per i giovani di eta' non superiore ai 32 anni che abbiano frquentato corsi di formazione di qualificazione o di specializzazione e/o corsi presso le botteghe-scuola, nonche' per i giovani il cui contratto di formazione lavoro viene trasformato in contratto a tempo indeterminato e per gli immigrati extra-comunitari. 3. I giovani di eta' compresa tra i 14 e 15 anni devono aver adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. 4. L'ammontare del contributo e' stabilito in: a) lire 1.500.000 annue per i giovani di eta' compresa tra i 14 e i 20 anni; b) lire 2.500.000 annue per i giovani di eta' compresa tra i 20 e i 29 anni e per qualli di cui al comma 2. 5. Sono ammissibili a contributo anche le assunzioni effettuate con contratto part-time per almeno il 50% dell'orario di lavoro ordinario. Il relativo contributo e' ridotto del 50%. 6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse allo stesso titolo dallo Stato o da altri enti pubblici.