Art. 30.
                        Contributo regionale
 
   1.  Per  favorire  l'occupazione  giovanile, la regione concede un
contributo annuo alle imprese artigiane singole o associate,  ubicate
nel  territorio  regionale,  che  dimostrino,  di  avere assunto alle
proprie dipendenze, per l'avviamento al mestiere secondo  le  vigenti
disposizioni  in  materia,  giovani  di eta' compresa tra i 14 e i 29
anni, in qualita' di apprendisti o con qualifica  professionale  gia'
acquisita.
   2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso anche per i giovani
di  eta'  non  superiore  ai  32 anni che abbiano frquentato corsi di
formazione di qualificazione o di specializzazione e/o  corsi  presso
le  botteghe-scuola,  nonche'  per  i  giovani  il  cui  contratto di
formazione  lavoro   viene   trasformato   in   contratto   a   tempo
indeterminato e per gli immigrati extra-comunitari.
   3.  I  giovani  di  eta'  compresa  tra i 14 e 15 anni devono aver
adempiuto all'obbligo scolastico a  norma  della  legge  31  dicembre
1962, n. 1859.
   4. L'ammontare del contributo e' stabilito in:
     a)  lire 1.500.000 annue per i giovani di eta' compresa tra i 14
e i 20 anni;
     b) lire 2.500.000 annue per i giovani di eta' compresa tra i  20
e i 29 anni e per qualli di cui al comma 2.
   5.  Sono  ammissibili  a contributo anche le assunzioni effettuate
con contratto part-time per  almeno  il  50%  dell'orario  di  lavoro
ordinario. Il relativo contributo e' ridotto del 50%.
   6.  I  contributi  di cui al presente articolo non sono cumulabili
con altre agevolazioni concesse allo stesso titolo dallo Stato  o  da
altri enti pubblici.