Art. 32. Calamita' naturali 1. In caso di dichiarato stato di calamita' naturali o eventi straordinari, la giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane, singole o associate, danneggiate dall'evento calamitoso. 2. La regione interviene a favore delle imprese di cui al comma 1 qualora i danni si verifichino in aree vaste e comunque interessino piu' territori comunali e piu' settori.