Art. 32.
                         Calamita' naturali
 
   1. In caso di dichiarato stato  di  calamita'  naturali  o  eventi
straordinari,   la   giunta  regionale  e'  autorizzata  a  concedere
contributi in  conto  capitale  a  favore  delle  imprese  artigiane,
singole o associate, danneggiate dall'evento calamitoso.
   2.  La regione interviene a favore delle imprese di cui al comma 1
qualora i danni si verifichino in aree vaste e  comunque  interessino
piu' territori comunali e piu' settori.