Art. 33. Contributi in conto capitale 1. Alle imprese artigiane colpite dagli eventi previsti nell'articolo 32 possono essere erogati contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa occorrente per il ripristino delle strutture aziendali, per l'acquisto o riparazione di macchinari ed attrezzature danneggiati, fino ad un massimo di lire 20 milioni, nel limiti delle disponibilita' del bilancio regionale.