Art. 33.
                    Contributi in conto capitale
 
   1.   Alle   imprese   artigiane   colpite  dagli  eventi  previsti
nell'articolo 32 possono essere erogati contributi in conto  capitale
fino  al  30 per cento della spesa occorrente per il ripristino delle
strutture aziendali, per l'acquisto o riparazione  di  macchinari  ed
attrezzature  danneggiati, fino ad un massimo di lire 20 milioni, nel
limiti delle disponibilita' del bilancio regionale.