Art. 35.
                      Erogazione dei contributi
 
   1.  I  contributi  sono concessi e contestualmente liquidati dalla
giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione di  perizie
giurate  relative alla realizzazione delle iniziative di ripristino e
delle spese sostenute.
   2. I contributi di cui all'articolo 33  non  sono  cumulabili  con
altre provvidenze previste, per le medesime finalita'.
 
                              TILOLO IX
               INTERVENTI PER FAVORIRE LE PRESTAZIONI
               DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA A FAVORE
               DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE