Art. 35. Erogazione dei contributi 1. I contributi sono concessi e contestualmente liquidati dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione di perizie giurate relative alla realizzazione delle iniziative di ripristino e delle spese sostenute. 2. I contributi di cui all'articolo 33 non sono cumulabili con altre provvidenze previste, per le medesime finalita'. TILOLO IX INTERVENTI PER FAVORIRE LE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE