Art. 37.
                      Erogazione del contributo
 
   1. All'erogazione del contributo di cui all'articolo  36  provvede
la  giunta regionale su richiesta del FIAM che dovra' pervenire entro
il 31 gennaio di ogni anno corredata da copia del bilancio preventivo
e da una relazione previsione  dell'attivita'  debitamente  approvati
dagli organi competenti.
   2. Entro la data di cui al precedente comma il FIAM trasmette alla
giunta   regionale   copia  del  bilancio  consuntivo  e  dettagliata
relazione sull'utilizzo del contributo  regionale  riferiti  all'anno
precedente.
 
                              TILOLO X
                         COMMISSIONE TECNICA
                  E NORME ABROGATIVE E FINANZIARIE