Art. 37. Erogazione del contributo 1. All'erogazione del contributo di cui all'articolo 36 provvede la giunta regionale su richiesta del FIAM che dovra' pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno corredata da copia del bilancio preventivo e da una relazione previsione dell'attivita' debitamente approvati dagli organi competenti. 2. Entro la data di cui al precedente comma il FIAM trasmette alla giunta regionale copia del bilancio consuntivo e dettagliata relazione sull'utilizzo del contributo regionale riferiti all'anno precedente. TILOLO X COMMISSIONE TECNICA E NORME ABROGATIVE E FINANZIARIE