Art. 38. Commissione tecnica 1. E' istituita la commissione tecnica con decreto del presidente della giunta regionale cosi' composta: a) dall'assessore al ramo che la presiede; b) da quattro rappresentanti degli artigiani designati dalle associazioni di categoria rappresentate nel CNEL; c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione; d) da un funzionario dell'ufficio regionale Artigiancassa; e) da due rappresentanti designati dalla CRA; f) da un rappresentante dell'agenzia per l'impiego delle Marche. 2. La commissione elegge il vicepresidente che sostituisce il presidene in caso di assenza. Segretario della commissione e' il responsabile del servizo industria e artigianato o suo delegato. 3. La commissione tecnica esprime pareri consultivi circa la concessione dei contributi previsti dagli articoli, 2, 11, 14, 22, 25, 30 e 32 della presente legge.