Art. 38.
                         Commissione tecnica
 
   1.  E' istituita la commissione tecnica con decreto del presidente
della giunta regionale cosi' composta:
     a) dall'assessore al ramo che la presiede;
     b) da quattro rappresentanti  degli  artigiani  designati  dalle
associazioni di categoria rappresentate nel CNEL;
     c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali
dei  lavoratori dipendenti piu' rappresentative a struttura nazionale
ed operanti nella regione;
     d) da un funzionario dell'ufficio regionale Artigiancassa;
     e) da due rappresentanti designati dalla CRA;
     f) da un rappresentante dell'agenzia per l'impiego delle Marche.
   2. La commissione elegge  il  vicepresidente  che  sostituisce  il
presidene  in  caso  di  assenza.  Segretario della commissione e' il
responsabile del servizo industria e artigianato o suo delegato.
   3. La commissione  tecnica  esprime  pareri  consultivi  circa  la
concessione  dei  contributi  previsti dagli articoli, 2, 11, 14, 22,
25, 30 e 32 della presente legge.