Art. 39. Abrogazione di norme anteriori 1. Sono abrogate le seguenti norme: L.R. 28 febbraio 1985, n. 6; L.R. 28 luglio 1986, n. 20; L.R. 27 febbraio 1987; n. 13; L.R. 29 agosto 1988, n. 36. 2. Restano salvi gli atti e i provvedimenti adottati e i procedimenti, ancorche' non conclusi, asunti ai sensi delle norme regionali abrogate dal comma 1.