Art. 39.
                   Abrogazione di norme anteriori
 
   1. Sono abrogate le seguenti norme: L.R. 28 febbraio 1985,  n.  6;
L.R.  28  luglio  1986,  n. 20; L.R. 27 febbraio 1987; n. 13; L.R. 29
agosto 1988, n. 36.
   2.  Restano  salvi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  i
procedimenti,  ancorche'  non  conclusi,  asunti ai sensi delle norme
regionali abrogate dal comma 1.