Art. 4. Assegnazione dei contributi 1. La giunta regionale assegna i contributi entro i limiti delle disponibilita' finanziarie stabilite dall'art. 41. 2. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno per le domande pervenute rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio del medesimo anno. 3. In presenza di domande di contributo eccedenti le disponibilita' finanziarie, vengono privilegiate: a) quelle dei comuni: a1) che non hanno usufruito di altri contributi regionali per interventi analoghi; a2) che sono compresi nell'ambito di una comunita' montana; a3) che sono associati; a4) che ricadono nei territori gia' interessati dall'intervento straordinario per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; b) tra le domande presentate dalle imprese artigiane e loro consorzi: b1) quelle finalizzate all'insediamento di imprese artigiane dei servizi all'interno dei programni comunali di cui all'articolo 8; b2) quelle presentate dai consorzi di imprese artigiane.