Art. 4.
                     Assegnazione dei contributi
 
   1. La giunta regionale assegna i contributi entro i  limiti  delle
disponibilita' finanziarie stabilite dall'art. 41.
   2.  Le  assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate entro il
30 aprile ed entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno  per  le  domande
pervenute  rispettivamente  entro  il  31 gennaio ed il 31 luglio del
medesimo anno.
   3.  In  presenza   di   domande   di   contributo   eccedenti   le
disponibilita' finanziarie, vengono privilegiate:
     a) quelle dei comuni:
      a1)  che  non hanno usufruito di altri contributi regionali per
interventi analoghi;
      a2) che sono compresi nell'ambito di una comunita' montana;
      a3) che sono associati;
      a4) che ricadono nei territori gia' interessati dall'intervento
straordinario per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 del  D.P.R.  6
marzo 1978, n. 218;
     b)  tra  le  domande  presentate  dalle imprese artigiane e loro
consorzi:
      b1) quelle finalizzate all'insediamento  di  imprese  artigiane
dei servizi all'interno dei programni comunali di cui all'articolo 8;
      b2) quelle presentate dai consorzi di imprese artigiane.