Art. 40. Norme transitoria 1. Per l'anno in corso le domande di cui al comma 3 dell'articolo 14, comma 1, dell'articolo 23, comma 1 dell'articolo 26 con esclusione di quelle per i contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 25, devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.