Art. 40.
                          Norme transitoria
 
  1. Per l'anno in corso le domande di cui al comma  3  dell'articolo
14,   comma  1,  dell'articolo  23,  comma  1  dell'articolo  26  con
esclusione di  quelle  per  i  contributi  di  cui  alla  lettera  b)
dell'articolo 25, devono essere presentate entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.