Art. 41.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge
sono autorizzate, per il biennio 1992-1993, le seguenti spese:
     a) per gli interventi di cui all'articolo 2, lire 6.940 milioni,
di  cui  lire  2.400 milioni per l'anno 1992 e lire 4.540 milioni per
l'anno 1993;
     b) per gli interventi di  cui  all'articolo  9,  due  limiti  di
impegno  di  durata decennale di lire 450 milioni diascuno decorrenti
rispettivamente, dal 1992 e dal 1993 e termine nel 2001 e  nel  2002,
recanti complessivamente un onere di lire 9.000 milioni;
     c) per gli interventi di cui all'articolo 11, lire 1.050 milioni
di ragione di lire 500 milioni per l'anno 1992 e lire 550 milioni per
l'anno 1993;
     d)  per gli interventi di cui all'aricolo 14, lire 2.100 milioni
in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1992 e lire  1.300  milioni
per l'anno 1993 cosi' destinati:
      d1)  per  l'introduzione  di  beni strumentali tecnologicamente
avanzati, lettera a), lire 700 milioni per l'anno 1992 e  lire  1.100
milioni per l'anno 1993;
      d2)   per  progetti  finalizzati  al  miglioramento  del  ciclo
produttivo lettere b), c) e d) lire 100 milioni  per  l'anno  1992  e
lire 200 milioni per l'anno 1993;
     e)  per  gli interventi di cui agli articoli 17 e 18, lire 8.100
milioni di cui lire 4.000  milioni  per  l'anno  1992  e  lire  4.100
milioni per l'anno 1993;
     f) per gli interventi di cui all'articolo 22, lire 1.900 milioni
di  cui  900 milioni per l'anno 1992 e lire 1.000 milioni per il 1993
dei quali:
      f1) lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992  e  1993  per
assunzioni o convenzioni per personale altamente qualificato da parte
dei consorzi e delle cooperative (lettera a);
      f2)  lire  350  milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per
acquisto di  materie  da  parte  dei  consorzi  e  delle  cooperative
(lettera b);
      f3)  lire  200  milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per
spese di gestione consorzi e cooperative (lettera c);
      f4) lire 200 milioni per l'anno 1992 e  lire  300  milioni  per
l'anno   1993   per   la   realizzazione  di  programmi  di  sviluppo
dell'attivita' consortile di nuove iniziative (lettera d);
     g) per gli interventi di cui all'articolo 25, lire 1.000 milioni
in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992-1993;
     h) per gli interventi di cui all'articolo 30, lire  750  milioni
per l'anno 1992;
     i)  per  gli interventi di cui all'articolo 32, lire 10 milioni,
in ragione di lire 5 milioni per ciascuno degli anni 1992-1993;
     l) per gli interventi di cui all'articolo 36, lire 160  milioni,
in ragione di 80 milioni di lire per ciascuno degli anni 1992-1993.
   2.  Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1
si provvede nel modo che segue:
     a) quanto a lire 20.360 milioni, di cui lire 9.135  milioni  per
l'anno   1992   e  lire  11.225  milioni  per  l'anno  1993,  con  le
disponibilita' iscritte, a fini del bilancio  pluriennale,  a  carico
dei capitoli indicati nell'allegata tabella A;
     b)  quanto  a  lire 3.000 milioni, di cui lire 1.250 milioni per
l'anno 1992 e lire 1.750 milioni per  l'anno  1993  con  il  recupero
delle  anticipazioni di cui all'articolo 1 della L.R. 29 giugno 1987,
n. 33, da iscriversi ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
delle  entrate  dei  bilanci  dei  detti  anni  con  la denominazione
"Recupero delle anticipazioni concesse ai comuni per  l'apprestamento
di aree, attrezzate per l'insediamento di aziende artigiane".
   3.   Le   somme  occorrenti  per  il  pagamento  delle  spese  per
l'attuazione della presente legge sono iscritte a carico dei capitoli
indicati nell'allegata tabella B, nei controindicati importi.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque aspetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 2 giugno 1992
 
                              GIAMPAOLI
 
                              _________
   (Omissis).