Art. 41. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per il biennio 1992-1993, le seguenti spese: a) per gli interventi di cui all'articolo 2, lire 6.940 milioni, di cui lire 2.400 milioni per l'anno 1992 e lire 4.540 milioni per l'anno 1993; b) per gli interventi di cui all'articolo 9, due limiti di impegno di durata decennale di lire 450 milioni diascuno decorrenti rispettivamente, dal 1992 e dal 1993 e termine nel 2001 e nel 2002, recanti complessivamente un onere di lire 9.000 milioni; c) per gli interventi di cui all'articolo 11, lire 1.050 milioni di ragione di lire 500 milioni per l'anno 1992 e lire 550 milioni per l'anno 1993; d) per gli interventi di cui all'aricolo 14, lire 2.100 milioni in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1992 e lire 1.300 milioni per l'anno 1993 cosi' destinati: d1) per l'introduzione di beni strumentali tecnologicamente avanzati, lettera a), lire 700 milioni per l'anno 1992 e lire 1.100 milioni per l'anno 1993; d2) per progetti finalizzati al miglioramento del ciclo produttivo lettere b), c) e d) lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 200 milioni per l'anno 1993; e) per gli interventi di cui agli articoli 17 e 18, lire 8.100 milioni di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1992 e lire 4.100 milioni per l'anno 1993; f) per gli interventi di cui all'articolo 22, lire 1.900 milioni di cui 900 milioni per l'anno 1992 e lire 1.000 milioni per il 1993 dei quali: f1) lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per assunzioni o convenzioni per personale altamente qualificato da parte dei consorzi e delle cooperative (lettera a); f2) lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per acquisto di materie da parte dei consorzi e delle cooperative (lettera b); f3) lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per spese di gestione consorzi e cooperative (lettera c); f4) lire 200 milioni per l'anno 1992 e lire 300 milioni per l'anno 1993 per la realizzazione di programmi di sviluppo dell'attivita' consortile di nuove iniziative (lettera d); g) per gli interventi di cui all'articolo 25, lire 1.000 milioni in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992-1993; h) per gli interventi di cui all'articolo 30, lire 750 milioni per l'anno 1992; i) per gli interventi di cui all'articolo 32, lire 10 milioni, in ragione di lire 5 milioni per ciascuno degli anni 1992-1993; l) per gli interventi di cui all'articolo 36, lire 160 milioni, in ragione di 80 milioni di lire per ciascuno degli anni 1992-1993. 2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede nel modo che segue: a) quanto a lire 20.360 milioni, di cui lire 9.135 milioni per l'anno 1992 e lire 11.225 milioni per l'anno 1993, con le disponibilita' iscritte, a fini del bilancio pluriennale, a carico dei capitoli indicati nell'allegata tabella A; b) quanto a lire 3.000 milioni, di cui lire 1.250 milioni per l'anno 1992 e lire 1.750 milioni per l'anno 1993 con il recupero delle anticipazioni di cui all'articolo 1 della L.R. 29 giugno 1987, n. 33, da iscriversi ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dei bilanci dei detti anni con la denominazione "Recupero delle anticipazioni concesse ai comuni per l'apprestamento di aree, attrezzate per l'insediamento di aziende artigiane". 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese per l'attuazione della presente legge sono iscritte a carico dei capitoli indicati nell'allegata tabella B, nei controindicati importi. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 2 giugno 1992 GIAMPAOLI _________ (Omissis).