Art. 5.
                      Erogazione dei contributi
 
  1.  L'erogazione  dei contributi e' disposta con specifico atto dal
dirigente del servizio secondo le seguenti modalita': a)  il  70  per
cento   del   contributo   entro   sessanta   giorni  dalla  data  di
presentazione di  specifica  garanzia  fidejussoria  a  favore  della
Regione rilasciata da istituti bancari, assicurativi o altri istituti
autorizzati   a   garanzia   dell'anticipazione,   fino   alla   data
d'accettazione della documentazione di cui  alla  successiva  lettera
b);
     b) il rimanente 30 per cento entro sessanta giorni dalla data di
presentazione  della  documentazione consuntiva di spesa e degli atti
di collaudo o agibilita'.
   2. L'atto di fidejussione di cui alla lettera a) del  comma  1  e'
presentato al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni
dalla data di notifica della assegnazione di cui all'articolo 4, pena
la decadenza del contributo.
   3.  La  documentazione  consuntiva di spesa di cui alla lettera b)
del presente  articolo  e'  presentata  al  presidente  della  giunta
regionale entro due anni dalla data di notifica dell'assegnazione del
contributo,  pena la restituzione dell'anticipazione maggiorata di un
interesse pari  al  tasso  ufficiale  di  sconto  vigente  alla  data
dell'ordinativo di pagamento.
   4.  I  comuni beneficiari del contributo detraggono, dal prezzo di
cessione delle aree o dei fabbricati ristrutturati,  una  quota  pari
alla percentuale del contributo regionale.
   5.  Le  somme  resesi  disponibili  ai  sensi dei commi 2 e 3 sono
destinate alle stesse finalita' previste dall'articolo 2.