Art. 5. Erogazione dei contributi 1. L'erogazione dei contributi e' disposta con specifico atto dal dirigente del servizio secondo le seguenti modalita': a) il 70 per cento del contributo entro sessanta giorni dalla data di presentazione di specifica garanzia fidejussoria a favore della Regione rilasciata da istituti bancari, assicurativi o altri istituti autorizzati a garanzia dell'anticipazione, fino alla data d'accettazione della documentazione di cui alla successiva lettera b); b) il rimanente 30 per cento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione consuntiva di spesa e degli atti di collaudo o agibilita'. 2. L'atto di fidejussione di cui alla lettera a) del comma 1 e' presentato al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica della assegnazione di cui all'articolo 4, pena la decadenza del contributo. 3. La documentazione consuntiva di spesa di cui alla lettera b) del presente articolo e' presentata al presidente della giunta regionale entro due anni dalla data di notifica dell'assegnazione del contributo, pena la restituzione dell'anticipazione maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. 4. I comuni beneficiari del contributo detraggono, dal prezzo di cessione delle aree o dei fabbricati ristrutturati, una quota pari alla percentuale del contributo regionale. 5. Le somme resesi disponibili ai sensi dei commi 2 e 3 sono destinate alle stesse finalita' previste dall'articolo 2.