Art. 8.
          Programmi comunali per l'artigianato dei servizi
 
   1. La Regione, al fine  di  una  razionale  presenza  dei  servizi
artigiani  nelle  diverse  aree  urbane,  promuove la formazione e la
realizzazione  di  programmi,   da   parte   dei   comuni,   per   la
localizzazione delle imprese artigiane dei servizi.
   2.  La  giunta  regionale,  entro  centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore delle presente legge, stabilisce le caratteristiche
dei programmi di cui al comma 1.