Art. 8. Programmi comunali per l'artigianato dei servizi 1. La Regione, al fine di una razionale presenza dei servizi artigiani nelle diverse aree urbane, promuove la formazione e la realizzazione di programmi, da parte dei comuni, per la localizzazione delle imprese artigiane dei servizi. 2. La giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, stabilisce le caratteristiche dei programmi di cui al comma 1.