Art. 9.
               Conferimento alla Cassa per il credito
               alle imprese artigiane (Artigiancassa)
 
   1.   La  Regione,  per  promuovere  lo  sviluppo  delle  attivita'
artigiane ed aumentare l'occupazione, in conformita'  agli  indirizzi
programmatici,   interviene  nei  nuovi  investimenti  delle  imprese
assegnando conferimenti  alla  Cassa  per  il  Credito  alle  Imprese
Artigiane da utilizzare per:
     a)  contributo  in  conto interessi nella parte di finanziamento
eccedente quella statale, in conformita' alla legge 25  luglio  1952,
n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni;
     b)  contributi  in  conto  canoni  per  operazioni  di locazione
finanziaria (leasing).
   2. L'entita' della quota di finanziamento assistita dal contributo
regionale, nonche' la misura del contributo in conto interessi  e  in
conto canoni, sono quelle consentite dalla normativa statale vigente.