Art. 9. Conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) 1. La Regione, per promuovere lo sviluppo delle attivita' artigiane ed aumentare l'occupazione, in conformita' agli indirizzi programmatici, interviene nei nuovi investimenti delle imprese assegnando conferimenti alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane da utilizzare per: a) contributo in conto interessi nella parte di finanziamento eccedente quella statale, in conformita' alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni; b) contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria (leasing). 2. L'entita' della quota di finanziamento assistita dal contributo regionale, nonche' la misura del contributo in conto interessi e in conto canoni, sono quelle consentite dalla normativa statale vigente.