Art. 9.
 
   1. Per la concessione ai comuni di contributi nelle spese  per  le
attivita'  previste dalle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 3
e' autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 400 milioni.
   2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma  1
si  provvede  mediante riduzione della dotazione del fondo globale di
cui al capitolo 5100101 del bilancio di previsione  della  spesa  per
l'anno  1992,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  di  cui  alla
partita 11 dell'elenco 1.
   3.  Le somme occorrenti per la erogazione dei contributi di cui al
comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 4234112 che si istituisce
nello stato di previsione della spesa del bilancio  per  l'anno  1992
con  la denominazione "Contributi ai comuni nelle spese per attivita'
di  ricerca  sulla  organizzazione  dei  tempi,   propedeutica   alla
definizione  dei piani regolatori degli orari, nonche' per iniziative
volte  alla  documentazione,  alla  diffusione  di  informazioni   al
pubblico,  con  stanziamento  di  competenza  e  di cassa di lire 400
milioni.
   4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo  5100101
dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 sono ridotti di
lire 400 milioni.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge dalla regione Marche.
    Ancona, 2 giugno 1992
 
                              GIAMPAOLI