Art. 9. 1. Per la concessione ai comuni di contributi nelle spese per le attivita' previste dalle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 3 e' autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 400 milioni. 2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo globale di cui al capitolo 5100101 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1. 3. Le somme occorrenti per la erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 4234112 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 con la denominazione "Contributi ai comuni nelle spese per attivita' di ricerca sulla organizzazione dei tempi, propedeutica alla definizione dei piani regolatori degli orari, nonche' per iniziative volte alla documentazione, alla diffusione di informazioni al pubblico, con stanziamento di competenza e di cassa di lire 400 milioni. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 sono ridotti di lire 400 milioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dalla regione Marche. Ancona, 2 giugno 1992 GIAMPAOLI