(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Marche n. 51 dell'11 giugno 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO decorso il termine di cui all'art. 127, I comma, della Costituzione ed all'art. 47, II comma dello Statuto regionale; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La Regione, con la presente legge, detta norme per favorire il mantenimento delle migliori condizioni fisiche, psichiche e sociali delle donne partorienti e dei bambini ospedalizzati, nonche' per favorire il miglioramento delle condizioni di assistenza e di degenza durante il loro ricovero nelle strutture ospedaliere pubbliche e nelle case di cura private condizionate.