(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Marche n. 51
                        dell'11 giugno 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 decorso il termine di cui all'art. 127, I comma, della Costituzione
          ed all'art. 47, II comma dello Statuto regionale;
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1. La Regione, con la presente legge, detta norme per favorire  il
mantenimento  delle  migliori condizioni fisiche, psichiche e sociali
delle donne partorienti e  dei  bambini  ospedalizzati,  nonche'  per
favorire il miglioramento delle condizioni di assistenza e di degenza
durante  il  loro  ricovero  nelle  strutture ospedaliere pubbliche e
nelle case di cura private condizionate.