Art. 10.
   Tutela affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri
 
   1.   Le   unita'  sanitarie  locali  e  le  strutture  ospedaliere
convenzionate, al fine  di  garantire  l'equilibrio  e  il  benessere
psico-affettivo  del minore ricoverato e per tutelare e facilitare la
continuita' del  rapporto  con  i  genitori  e  i  familiari,  devono
assicurare  l'accesso  e  la  permanenza  dei  genitori  o persone di
fiducia nei reparti pediatrici o nei reparti che comunque  ricoverano
bambini, nell'intero arco delle 24 ore.
   2.  A  tale scopo, deve essere adottato ogni accorgimento, anche a
carattere provvisorio, idoneo a consentire la  permanenza  nelle  ore
notturne  del  familiare  o  di  persona,  di  fiducia,  nonche'  per
garantire, a pagamento l'accesso delle medesime  persone  alla  mensa
ospedaliera.
   3.  Eventuali  limitazioni  possono  essere  disposte dai sanitari
curanti, qualora comprovate e  particolari  esigenze  terapeutiche  e
condizioni  igieniche  rendano necessario salvaguardare la salute dei
bambini o dei familiari.
   4.  Le  malattie  che  necessitino   di   particolari   interventi
specialistici  dovranno  essere  curate,  con la collaborazione degli
specialisti, nei  reparti  pediatrici,  escludendo,  nei  limiti  del
possibile, il ricovero nei reparti per adulti.
   5. Le norme del presente capo riguardano i minori da 0 a 14 anni.