Art. 10. Tutela affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri 1. Le unita' sanitarie locali e le strutture ospedaliere convenzionate, al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psico-affettivo del minore ricoverato e per tutelare e facilitare la continuita' del rapporto con i genitori e i familiari, devono assicurare l'accesso e la permanenza dei genitori o persone di fiducia nei reparti pediatrici o nei reparti che comunque ricoverano bambini, nell'intero arco delle 24 ore. 2. A tale scopo, deve essere adottato ogni accorgimento, anche a carattere provvisorio, idoneo a consentire la permanenza nelle ore notturne del familiare o di persona, di fiducia, nonche' per garantire, a pagamento l'accesso delle medesime persone alla mensa ospedaliera. 3. Eventuali limitazioni possono essere disposte dai sanitari curanti, qualora comprovate e particolari esigenze terapeutiche e condizioni igieniche rendano necessario salvaguardare la salute dei bambini o dei familiari. 4. Le malattie che necessitino di particolari interventi specialistici dovranno essere curate, con la collaborazione degli specialisti, nei reparti pediatrici, escludendo, nei limiti del possibile, il ricovero nei reparti per adulti. 5. Le norme del presente capo riguardano i minori da 0 a 14 anni.