Art. 11.
                  Informazioni ai minori ricoverati
 
   1.  Per  ridurre  gli  effetti negativi della ospedalizzazione, il
personale del reparto e' tenuto a favorire un rapporto di  conoscenza
e  di  fiducia con il bambino e a fornirgli le opportune informazioni
sul suo stato di salute, sugli interventi  e  sulla  terapia  che  si
renderanno necessari e sulla organizzazione del reparto.
   2.  I  sanitari  curanti  sono  tenuti  a  fornire  ai genitori le
informazioni sulla evoluzione del  quadro  clinico  e  sulle  terapie
adottate.  Forniscono, inoltre, le informazioni sulle norme igienico-
preventive  e  di  educazione  sanitaria  da  attuarsi  nel  reparto,
nell'ambiente  familiare  o  che riguardino il caso clinico.  Nessuna
sperimentazione clinica puo' essere effettuata sui banbini ricoverati
senza che i sanitari curanti abbiano ottenuto il  consenso  da  parte
dei genitori o di chi esercita la potesta' familiare.
   3. Nell'ambito delle funzioni e delle attivita' di informazione ed
educazione   sanitaria,   i   distretti  sanitari  di  base  assumono
iniziative rivolte ai bambini in maniera coordinata ed integrata  con
i  servizi  scolastici, con altri organismi operanti nel territorio e
con le organizzazioni di volontariato al fine di  rimuovere  paure  e
diffidenze nei confronti della malattia e dei servizi sanitari.
   4.  La  giunta  regionale  fornisce  alle  unita' sanitarie locali
sussidi  informativi  e  altro  idoneo  materiale   per   i   bambini
ricoverati.