Art. 11. Informazioni ai minori ricoverati 1. Per ridurre gli effetti negativi della ospedalizzazione, il personale del reparto e' tenuto a favorire un rapporto di conoscenza e di fiducia con il bambino e a fornirgli le opportune informazioni sul suo stato di salute, sugli interventi e sulla terapia che si renderanno necessari e sulla organizzazione del reparto. 2. I sanitari curanti sono tenuti a fornire ai genitori le informazioni sulla evoluzione del quadro clinico e sulle terapie adottate. Forniscono, inoltre, le informazioni sulle norme igienico- preventive e di educazione sanitaria da attuarsi nel reparto, nell'ambiente familiare o che riguardino il caso clinico. Nessuna sperimentazione clinica puo' essere effettuata sui banbini ricoverati senza che i sanitari curanti abbiano ottenuto il consenso da parte dei genitori o di chi esercita la potesta' familiare. 3. Nell'ambito delle funzioni e delle attivita' di informazione ed educazione sanitaria, i distretti sanitari di base assumono iniziative rivolte ai bambini in maniera coordinata ed integrata con i servizi scolastici, con altri organismi operanti nel territorio e con le organizzazioni di volontariato al fine di rimuovere paure e diffidenze nei confronti della malattia e dei servizi sanitari. 4. La giunta regionale fornisce alle unita' sanitarie locali sussidi informativi e altro idoneo materiale per i bambini ricoverati.