Art. 13. Attivita' ludico-espressive e didattiche 1. Le unita' sanitarie locali e le case di cura private convenzionate, attraverso opportune intese e convenzioni con i servizi scolastici, educativi, ricreativi e del tempo libero e con le associazioni del volontariato, assicurano la presenza di personale educativo e di animazione idoneo, opportunamente preparato, messo a disposizione dai suddetti organismi per lo svolgimento di attivita' ludico-espressive e didattiche.