Art. 13.
              Attivita' ludico-espressive e didattiche
 
   1.   Le  unita'  sanitarie  locali  e  le  case  di  cura  private
convenzionate,  attraverso  opportune  intese  e  convenzioni  con  i
servizi scolastici, educativi, ricreativi e del tempo libero e con le
associazioni  del  volontariato,  assicurano la presenza di personale
educativo e di animazione idoneo, opportunamente preparato,  messo  a
disposizione  dai  suddetti organismi per lo svolgimento di attivita'
ludico-espressive e didattiche.