Art. 14. Setore materno-infantile e dell'eta' evolutiva 1. In ogni unita' sanitaria locale, nell'ambito del servizio che assolve le funzioni di medicina di base, tutela sanitaria della maternita', dell'infanzia e dell'eta' evolutiva, il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24, prevede la costituzione di un apposito settore materno-infantile e dell'eta' evolutiva. 2. Del settore materno-infantile e dell'eta' evolutiva fanno parte: a) i consultori familiari; b) i pediatri e le ostetriche del servizio di assistenza di base; c) i servizi ostetrico-ginecologici ambulatoriali e domiciliari operanti nell'area dei servizi di base e in quelli integrativi; d) i reparti e gli ambulatori ospedalieri di ostetricia e ginecologia e di pediatria; e) gli operatori che lavorano nel campo della prevenzione, diagnosi precoce degli handicaps, del recupero, della riabilitazione e dell'inserimento di soggetti handicappati in eta' evolutiva; f) gli operatori del servizio di medicina scolastica; g) gli operatori del servizio di neuro-psichiatria infantile. 3. Il settore materno-infantile e dell'eta' evolutiva opera, mediante protocolli di intesa, in modo coordinato ed integrato con i servizi sociali presenti nel territorio per lo svolgimento delle attivita' socio-assistenziali.