Art. 14.
           Setore materno-infantile e dell'eta' evolutiva
 
   1. In ogni unita' sanitaria locale, nell'ambito del  servizio  che
assolve  le  funzioni  di  medicina  di  base, tutela sanitaria della
maternita', dell'infanzia e dell'eta' evolutiva,  il  regolamento  di
cui  al  comma  2  dell'articolo 15 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24,
prevede la costituzione di un apposito  settore  materno-infantile  e
dell'eta' evolutiva.
   2.  Del  settore  materno-infantile  e  dell'eta'  evolutiva fanno
parte:
     a) i consultori familiari;
     b) i pediatri e le ostetriche  del  servizio  di  assistenza  di
base;
     c)  i servizi ostetrico-ginecologici ambulatoriali e domiciliari
operanti nell'area dei servizi di base e in quelli integrativi;
     d) i reparti  e  gli  ambulatori  ospedalieri  di  ostetricia  e
ginecologia e di pediatria;
     e)  gli  operatori  che  lavorano  nel  campo della prevenzione,
diagnosi precoce degli handicaps, del recupero, della  riabilitazione
e dell'inserimento di soggetti handicappati in eta' evolutiva;
     f) gli operatori del servizio di medicina scolastica;
     g) gli operatori del servizio di neuro-psichiatria infantile.
   3.  Il  settore  materno-infantile  e  dell'eta'  evolutiva opera,
mediante protocolli di intesa, in modo coordinato ed integrato con  i
servizi  sociali  presenti  nel  territorio  per lo svolgimento delle
attivita' socio-assistenziali.