Art. 16. Organismi di partecipazione 1. Le unita' sanitarie locali provvedono a costituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, organismi di consultazione e partecipazione di cui sono chiamati a far parte le organizzazioni femminili, gli organismi dei genitori, i rappresentanti delle organizzazioni degli operatori sanitari direttamente interessati all'assistenza al parto, neonatale e pediatrica, il direttore sanitario, le associazioni del volontariato che ne facciano richiesta. 2. Apposito regolamento predisposto dall'organismo di consultazione e di partecipazione disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo stesso. 3. L'organismo di consultazione e di partecipazione ha il diritto di assumere, ad eccezione di quelle che riguardano le condizioni di salute fisica e spichica delle singole persone e delle relative condizioni di cura, tutte le informazioni sulle concrete modalita' organizzative di cui agli articoli 2, comma 2 e 3; 3; 4; 5, comma 3 e 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14 e 15. Puo' altresi' fornire autonomamente proposte e pareri tendenti a conseguire il migliore funzionamento delle predette modalita' organizzative per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla presente legge.