Art. 16.
                     Organismi di partecipazione
 
   1.  Le  unita' sanitarie locali provvedono a costituire, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  organismi
di consultazione e partecipazione di cui sono chiamati a far parte le
organizzazioni    femminili,    gli   organismi   dei   genitori,   i
rappresentanti  delle   organizzazioni   degli   operatori   sanitari
direttamente   interessati   all'assistenza  al  parto,  neonatale  e
pediatrica, il direttore sanitario, le associazioni del  volontariato
che ne facciano richiesta.
   2.    Apposito    regolamento    predisposto   dall'organismo   di
consultazione e di partecipazione disciplina l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'organismo stesso.
   3.  L'organismo di consultazione e di partecipazione ha il diritto
di assumere, ad eccezione di quelle che riguardano le  condizioni  di
salute  fisica  e  spichica  delle  singole  persone e delle relative
condizioni di cura, tutte le informazioni  sulle  concrete  modalita'
organizzative di cui agli articoli 2, comma 2 e 3; 3; 4; 5, comma 3 e
5;  6;  7;  9;  10;  11;  12;  13;  14  e  15.  Puo' altresi' fornire
autonomamente proposte e pareri tendenti  a  conseguire  il  migliore
funzionamento   delle   predette   modalita'   organizzative  per  il
raggiungimento degli obiettivi indicati dalla presente legge.