Art. 17. Interventi per la riorganizzazione delle strutture 1. La giunta regionale per consentire il perseguimento delle finalita' della presente legge predispone un programma prioritario degli interventi da realizzare per la riorganizzazione delle strutture con le relative modalita', determinando altresi' le risorse del fondo sanitario regionale con vincolo di destinazione per la realizzazione degli interventi stessi. 2. Il programma e' sottoposto all'approvazione del consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie e sulla base dei programmi di riorganizzazione strutture dei reparti ostetrico- ginecologici e neonatali devono essere perseguiti i seguenti obiettivi: a) spazi singoli per l'evento travaglio-partonascita; b) camere di degenza con non piu' di due letti provviste di una o due culle. Lo standard ottimale da perseguire e' basato su due camere a due letti collegate con una nursey a quattro culle, nonche' con servizi igienici indipendenti per ogni camera; c) reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia; d) una sala da adibire a momenti di informazione collettiva e socializzazione delle esperienze; e) una sala parto con tutte le attrezzature necessarie a garantire l'esperienza parto in piena serenita' e nelle migliori condizioni ambientali e psicologiche. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono piu' approvati progetti di costruzione, ampliamento e ristrutturazione dei raparti di ostetricia-ginecologia e neonatologia che non consentono l'attuazione delle finalita' del comma 3. 5. Le unita' sanitarie locali sono tenute altresi' a presisporre la riorganizzazione funzionale dei reparti pediatrici dei presidi ospedalieri pubblici e privati convenzionati. 6. Deve comunque essere assicurata, con decorrenza immediata, anche in assenza di ristrutturazioni dei reparti, la disponibilita' per i piccoli ospiti di idonei spazi per attivita' ludiche ed espressive, individuali e di gruppo. Deve essere predisposto altresi' il numero dei letti, anche mobili, da riservare ai genitori o alle persone che assistono i minori. 7. Dalla data di entrata in vigore della presene legge, non possono essere approvati progetti di costruzione, ampliamento e ristrutturazione che non consentono la piena attuazione delle norme della presente legge; in particolare, che non raggiungano un indice dei letti mobili pari al 50% dei letti pediatrici totali e non abbiano spazi adeguati riservati a sale gioco e a sale studio.