Art. 17.
         Interventi per la riorganizzazione delle strutture
 
   1.  La  giunta  regionale  per  consentire  il perseguimento delle
finalita' della presente legge predispone  un  programma  prioritario
degli   interventi   da  realizzare  per  la  riorganizzazione  delle
strutture con le relative modalita', determinando altresi' le risorse
del fondo sanitario regionale con  vincolo  di  destinazione  per  la
realizzazione degli interventi stessi.
   2.  Il  programma  e'  sottoposto  all'approvazione  del consiglio
regionale entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
   3.  Nei  limiti  delle disponibilita' finanziarie e sulla base dei
programmi  di  riorganizzazione  strutture  dei  reparti   ostetrico-
ginecologici   e   neonatali  devono  essere  perseguiti  i  seguenti
obiettivi:
     a) spazi singoli per l'evento travaglio-partonascita;
     b) camere di degenza con non piu' di due letti provviste di  una
o  due  culle.  Lo  standard  ottimale da perseguire e' basato su due
camere a due letti collegate con una nursey a quattro culle,  nonche'
con servizi igienici indipendenti per ogni camera;
     c)   reparti  di  patologia  neonatale  attigui  ai  reparti  di
ostetricia;
     d) una sala da adibire a momenti di  informazione  collettiva  e
socializzazione delle esperienze;
     e)  una  sala  parto  con  tutte  le  attrezzature  necessarie a
garantire l'esperienza parto in  piena  serenita'  e  nelle  migliori
condizioni ambientali e psicologiche.
   4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono
piu'   approvati   progetti    di    costruzione,    ampliamento    e
ristrutturazione dei raparti di ostetricia-ginecologia e neonatologia
che non consentono l'attuazione delle finalita' del comma 3.
   5.  Le  unita' sanitarie locali sono tenute altresi' a presisporre
la riorganizzazione funzionale dei  reparti  pediatrici  dei  presidi
ospedalieri pubblici e privati convenzionati.
   6.  Deve  comunque  essere  assicurata,  con decorrenza immediata,
anche in assenza di ristrutturazioni dei reparti,  la  disponibilita'
per  i  piccoli  ospiti  di  idonei  spazi  per  attivita' ludiche ed
espressive, individuali e di gruppo. Deve essere predisposto altresi'
il numero dei letti, anche mobili, da riservare ai  genitori  o  alle
persone che assistono i minori.
   7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presene legge, non
possono essere  approvati  progetti  di  costruzione,  ampliamento  e
ristrutturazione  che  non consentono la piena attuazione delle norme
della presente legge; in particolare, che non raggiungano  un  indice
dei  letti  mobili  pari  al  50%  dei  letti pediatrici totali e non
abbiano spazi adeguati riservati a sale gioco e a sale studio.