Art. 2.
                        Preparazione al parto
 
   1. Le unita' sanitarie locali, tramite le attivita' consultoriali,
sono tenute ad organizzare appositi corsi di preparazione al parto.
   2.   Le   strutture   sanitarie   pubbliche   e   quelle   private
convenzionate,  alle quali la donna si rivolge durante la gravidanza,
sono tenute ad informarla su quanto  attiene  alla  gravidanza,  alle
condizioni   del   feto,  al  parto  e  all'allattamento  naturale  e
artificiale, nonche' dell'esistenza dei corsi di preparazione.
   3.  I corsi, oltre a fornire la conoscenza dell'evento gravidanza-
parto-nascita  nei  suoi  aspetti  fisici  e  psichici,   mirano   ad
assicurare  un  buon  equilibrio  psichico  durante  il  travaglio  e
condizioni organiche ottimali durante l'espletamento del parto.
   4. Le unita' sanitarie locali  valorizzano  la  collaborazione  ai
corsi  delle  organizzazioni di volontariato delle associazioni delle
donne.