Art. 2. Preparazione al parto 1. Le unita' sanitarie locali, tramite le attivita' consultoriali, sono tenute ad organizzare appositi corsi di preparazione al parto. 2. Le strutture sanitarie pubbliche e quelle private convenzionate, alle quali la donna si rivolge durante la gravidanza, sono tenute ad informarla su quanto attiene alla gravidanza, alle condizioni del feto, al parto e all'allattamento naturale e artificiale, nonche' dell'esistenza dei corsi di preparazione. 3. I corsi, oltre a fornire la conoscenza dell'evento gravidanza- parto-nascita nei suoi aspetti fisici e psichici, mirano ad assicurare un buon equilibrio psichico durante il travaglio e condizioni organiche ottimali durante l'espletamento del parto. 4. Le unita' sanitarie locali valorizzano la collaborazione ai corsi delle organizzazioni di volontariato delle associazioni delle donne.