Art. 3.
            Misure per favorire lo svolgimento del parto
 
   1.  Le  unita'  sanitarie  locali  e  le  case  di  cura   private
convenzionate  adottano  le misure che favoriscono lo svolgimento del
parto nel rispetto delle condizioni fisiche, psicologiche e sanitarie
della donna e del nascituro. In particolare provvedono a:
     a) adeguare le modalita' di assistenza alla gravidanza, al parto
e al  puerperio  alle  raccomandazioni  dell'organizzazione  mondiale
della  sanita'  sulle  tecnologie appropriate alla nascita (documento
del 9 maggio 1985);
     b) consentire l'accesso e la permanenza di  un  familiare  o  di
altra  persona  di  fiducia  della  donna,  a richiesta della stessa,
durante tutta la fase del parto, dalla preparazione in sala travaglio
al momento della nascita, nonche' durante  l'interruzione  volontaria
della  gravidanza anche nei presidi ambulatoriali di cui all'articolo
8 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
     c) predisporre modalita' organizzative  adeguate  alle  esigenze
della donna, specialmente in ordine ai tempi del parto;
     d) garantire la partecipazione attiva della donna, oltre che per
la  scelta  del  tipo  di  parto  da  effettuare, a tutte le fasi del
travaglio e del parto, evitando l'imposizione di  tempi  e  modalita'
non  adeguate  alle sue esigenze e il ricorso a forme analgesiche non
richieste  o  ad  interventi  intempestivi,  non  indispensabili  per
tutelare  il  benessere  della  donna  o  del nascituro. Il personale
sanitario che assiste la donna e' tenuto a fornirle, le  informazioni
sulle norme igienico-preventive e di educazione sanitaria da attuarsi
nel  reparto,  nell'ambiente  familiare  o che riguardino il bambino.
Nessuna sperimentazione clinica puo' essere effettuata sulle donne  e
sui  bambini ricoverati senza che i sanitari curanti abbiano ottenuto
il consenso da parte delle donne stesse;
     e) favorire modalita' di parto fisiologico;
     f) garantire il contatto immediato del bambino con la  madre,  a
richiesta  di  quest'ultima,  e favorire, salve le esigenze di ordine
strettamente sanitario, la possibilita' della donna di avere  accanto
il bambino per tutto il periodo di degenza anche al fine di agevolare
l'allattamento materno.
   2.   Qualora  si  renda  necessario  procedere  ad  un  intervento
chirurgico, l'esigenza deve essere  tempestivamente  comunicata  alla
donna ed al suo partner nella maniera meno traumatizzante possibile e
la necessita' dell'intervento viene concordata con gli stessi.
   3.  Per consentire l'unicita' dell'evento travaglio-parto-nascita,
negli ospedali deve essere garantita alla donna  la  possibilita'  di
occupare  uno  spazio  singolo al quale possa avere libero accesso la
persona con cui desidera condividere l'evento.