Art. 3. Misure per favorire lo svolgimento del parto 1. Le unita' sanitarie locali e le case di cura private convenzionate adottano le misure che favoriscono lo svolgimento del parto nel rispetto delle condizioni fisiche, psicologiche e sanitarie della donna e del nascituro. In particolare provvedono a: a) adeguare le modalita' di assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio alle raccomandazioni dell'organizzazione mondiale della sanita' sulle tecnologie appropriate alla nascita (documento del 9 maggio 1985); b) consentire l'accesso e la permanenza di un familiare o di altra persona di fiducia della donna, a richiesta della stessa, durante tutta la fase del parto, dalla preparazione in sala travaglio al momento della nascita, nonche' durante l'interruzione volontaria della gravidanza anche nei presidi ambulatoriali di cui all'articolo 8 della legge 22 maggio 1978, n. 194; c) predisporre modalita' organizzative adeguate alle esigenze della donna, specialmente in ordine ai tempi del parto; d) garantire la partecipazione attiva della donna, oltre che per la scelta del tipo di parto da effettuare, a tutte le fasi del travaglio e del parto, evitando l'imposizione di tempi e modalita' non adeguate alle sue esigenze e il ricorso a forme analgesiche non richieste o ad interventi intempestivi, non indispensabili per tutelare il benessere della donna o del nascituro. Il personale sanitario che assiste la donna e' tenuto a fornirle, le informazioni sulle norme igienico-preventive e di educazione sanitaria da attuarsi nel reparto, nell'ambiente familiare o che riguardino il bambino. Nessuna sperimentazione clinica puo' essere effettuata sulle donne e sui bambini ricoverati senza che i sanitari curanti abbiano ottenuto il consenso da parte delle donne stesse; e) favorire modalita' di parto fisiologico; f) garantire il contatto immediato del bambino con la madre, a richiesta di quest'ultima, e favorire, salve le esigenze di ordine strettamente sanitario, la possibilita' della donna di avere accanto il bambino per tutto il periodo di degenza anche al fine di agevolare l'allattamento materno. 2. Qualora si renda necessario procedere ad un intervento chirurgico, l'esigenza deve essere tempestivamente comunicata alla donna ed al suo partner nella maniera meno traumatizzante possibile e la necessita' dell'intervento viene concordata con gli stessi. 3. Per consentire l'unicita' dell'evento travaglio-parto-nascita, negli ospedali deve essere garantita alla donna la possibilita' di occupare uno spazio singolo al quale possa avere libero accesso la persona con cui desidera condividere l'evento.