Art. 4.
            Cartella ostetrico-pediatrica e informazioni
 
   1.   Le   unita'   sanitarie  locali  provvedono  a  garantire  la
qualificazione  degli  interventi  per   l'assistenza   della   donna
attraverso:
     a) l'istituzione di un'idonea cartella ostetrico-pediatrica;
     b)  l'informazione  teorica e pratica su quanto concerne la cura
del neonato.
   2. La cartella ostetrico-pediatrica e' messa a disposizione  della
donna  la  quale,  dietro  richiesta,  viene  informata  se  esistono
problemi o difficolta' accertate o sospette, presenti o future, sulle
condizioni di  salute  sue  e  del  bambino,  per  consentire  idonei
interventi diretti a prevenire eventuali patologie.