Art. 4. Cartella ostetrico-pediatrica e informazioni 1. Le unita' sanitarie locali provvedono a garantire la qualificazione degli interventi per l'assistenza della donna attraverso: a) l'istituzione di un'idonea cartella ostetrico-pediatrica; b) l'informazione teorica e pratica su quanto concerne la cura del neonato. 2. La cartella ostetrico-pediatrica e' messa a disposizione della donna la quale, dietro richiesta, viene informata se esistono problemi o difficolta' accertate o sospette, presenti o future, sulle condizioni di salute sue e del bambino, per consentire idonei interventi diretti a prevenire eventuali patologie.