Art. 5. Parto a domicilio 1. Le donne che intendono partorire a domicilio, qualora la situazione ostetrica si trovi nei limiti della fisiologia e il parto avvenga tra la trentottesima e la qurantaduesima settimana, sono seguite dall'inizio della gravidanza e comunque a partire dal settimo mese da una e'quipe di ostetriche che le assiste al parto e al puerperio. 2. L'e'quipe di ostetriche invia le donne con gravidanze a rischio, quelle con eventuali patologie emergenti e quelle che necessitano di interventi farmacologici o strumentali, alle strutture specialistiche e ospedaliere con facolta' di seguire comunque la donna in tutte le fasi dell'assistenza nelle strutture ospedaliere. 3. Le unita' sanitarie locali sono tenute a garantire il servizio di assistenza al parto a domicilio tramite e'quipes di ostetriche affiancate da assistenti domiciliari per i dieci giorni successivi al parto. Il personale delle e'quipes deve garantire la reperibilita' nell'intero arco delle 24 ore. 4. Le e'quipes sono composte da ostetriche consultoriali e di distretto o di associazioni convenzionate con le unita' sanitarie locali. 5. Le unita' sanitarie locali assicurano, in caso di emergenza, il trasporto nelle strutture ospedaliere con unita' operative mobili e con ambulanze. 6. Il consiglio regionale, nell'ambito del progetto obiettivo materno-infantile o, in assenza di questo, la giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le unita' sanitarie locali nel territorio delle quali sara' sperimentato il parto a domicilio, definendo e garantendo gli interventi tecnico-organizzativi e le modalita' di collegamento con le strutture ospedaliere per gli interventi di emergenza.