Art. 5.
                          Parto a domicilio
 
   1.  Le  donne  che  intendono  partorire  a  domicilio, qualora la
situazione ostetrica si trovi nei limiti della fisiologia e il  parto
avvenga  tra  la  trentottesima  e  la qurantaduesima settimana, sono
seguite dall'inizio della gravidanza e comunque a partire dal settimo
mese da una e'quipe di ostetriche  che  le  assiste  al  parto  e  al
puerperio.
   2.  L'e'quipe  di  ostetriche  invia  le  donne  con  gravidanze a
rischio, quelle  con  eventuali  patologie  emergenti  e  quelle  che
necessitano di interventi farmacologici o strumentali, alle strutture
specialistiche  e  ospedaliere  con  facolta'  di seguire comunque la
donna in tutte le fasi dell'assistenza nelle strutture ospedaliere.
   3. Le unita' sanitarie locali sono tenute a garantire il  servizio
di  assistenza  al  parto  a domicilio tramite e'quipes di ostetriche
affiancate da assistenti domiciliari per i dieci giorni successivi al
parto. Il personale delle e'quipes deve  garantire  la  reperibilita'
nell'intero arco delle 24 ore.
   4.  Le  e'quipes  sono  composte  da ostetriche consultoriali e di
distretto o di associazioni convenzionate  con  le  unita'  sanitarie
locali.
   5. Le unita' sanitarie locali assicurano, in caso di emergenza, il
trasporto  nelle  strutture ospedaliere con unita' operative mobili e
con ambulanze.
   6. Il consiglio  regionale,  nell'ambito  del  progetto  obiettivo
materno-infantile  o,  in assenza di questo, la giunta regionale, con
apposito provvedimento, individua  le  unita'  sanitarie  locali  nel
territorio  delle  quali  sara'  sperimentato  il  parto a domicilio,
definendo e garantendo  gli  interventi  tecnico-organizzativi  e  le
modalita'  di  collegamento  con  le  strutture  ospedaliere  per gli
interventi di emergenza.