Art. 6.
                        Assistenza al neonato
 
   1. I presidi e i servizi delle unita' sanitarie locali e  le  case
di  cura  private  convenzionate assicurano il benessere psico-fisico
del neonato fin dal momento della nascita. In particolare  provvedono
a  facilitare l'evolversi del rapporto psico-affettivo e di relazione
tra  madre-padre-bambino,  promuovendo,  a  richiesta della donna, le
condizioni per la  contestuale  permanenza  dei  tre  soggetti  nella
stanza della puerpera.
   2.   La  scelta  del  tipo  di  allattamento  spetta  alla  donna.
L'organizzazione   delle   strutture    ospedaliere,    nonche'    il
comportamento  del  personale  addetto  ai reparti di ostetricia sono
volti a favorire l'allattamento immediato al seno.
   3. Sin dal momento della nascita, il neonato viene tutelato  sotto
l'aspetto   giuridico,  attraverso  la  notifica  di  ricovero  e  la
compilazione della cartella clinica.
   4.  Le  unita'  sanitarie  locali  predispongono   l'effettuazione
programmata  di  visite  e di screenings neonatali per la diagnosi di
malattie endocrino-metaboliche, per la rilevazione  di  malformazioni
congenite  e  per  la  profilassi  di infezioni, da condurre anche in
coordinamento con centri specializzati.
   5. Anche nei casi di neonati immaturi o con patologia  grave,  che
necessitano di ricovero in centri di terapia intensiva, e' facilitata
la  continuita'  del rapporto con i genitori, ai quali e' consentito,
nei limiti imposti dalle terapie adottate, di  accudire  direttamente
al neonato.