Art. 6. Assistenza al neonato 1. I presidi e i servizi delle unita' sanitarie locali e le case di cura private convenzionate assicurano il benessere psico-fisico del neonato fin dal momento della nascita. In particolare provvedono a facilitare l'evolversi del rapporto psico-affettivo e di relazione tra madre-padre-bambino, promuovendo, a richiesta della donna, le condizioni per la contestuale permanenza dei tre soggetti nella stanza della puerpera. 2. La scelta del tipo di allattamento spetta alla donna. L'organizzazione delle strutture ospedaliere, nonche' il comportamento del personale addetto ai reparti di ostetricia sono volti a favorire l'allattamento immediato al seno. 3. Sin dal momento della nascita, il neonato viene tutelato sotto l'aspetto giuridico, attraverso la notifica di ricovero e la compilazione della cartella clinica. 4. Le unita' sanitarie locali predispongono l'effettuazione programmata di visite e di screenings neonatali per la diagnosi di malattie endocrino-metaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite e per la profilassi di infezioni, da condurre anche in coordinamento con centri specializzati. 5. Anche nei casi di neonati immaturi o con patologia grave, che necessitano di ricovero in centri di terapia intensiva, e' facilitata la continuita' del rapporto con i genitori, ai quali e' consentito, nei limiti imposti dalle terapie adottate, di accudire direttamente al neonato.