Art. 7. Integrazione tra consultori familiari e servizi ospedalieri 1. Al fine di garantire la continuita' dell'assistenza alla donna durante la gravidanza e in occasione del parto, deve essere assicurato un rapporto reciproco e permanente di promozione, informazione e collaborazione tra i consultori familiari e i servizi ospedalieri. 2. Affinche' l'esistenza alla donna non abbia a presentare scompensi e soluzioni di continuita', e' agevolato l'accesso alle strutture ospedaliere delle figure professionali presenti nel consultorio, nelle e'quipes di cui all'articolo 5 della presente legge ed in altri servizi sanitari. 3. E' favorita altresi' la collaborazione delle associazioni di volontariato. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce protocolli di intesa con dette associazioni.