Art. 7.
     Integrazione tra consultori familiari e servizi ospedalieri
 
   1.  Al fine di garantire la continuita' dell'assistenza alla donna
durante  la  gravidanza  e  in  occasione  del  parto,  deve   essere
assicurato   un   rapporto  reciproco  e  permanente  di  promozione,
informazione e collaborazione tra i consultori familiari e i  servizi
ospedalieri.
   2.  Affinche'  l'esistenza  alla  donna  non  abbia  a  presentare
scompensi e soluzioni di continuita',  e'  agevolato  l'accesso  alle
strutture   ospedaliere   delle  figure  professionali  presenti  nel
consultorio, nelle e'quipes di  cui  all'articolo  5  della  presente
legge ed in altri servizi sanitari.
   3.  E'  favorita  altresi' la collaborazione delle associazioni di
volontariato. A tal fine, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, la giunta regionale definisce protocolli
di intesa con dette associazioni.