la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di rappresentazioni teatrali e cinematografiche, di recite, intrattenimenti, manifestazioni sportive, spettacoli viaggianti, esposizioni e spettacoli simili, nonche' l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione. 2. Lo svolgimento di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico organizzati nell'esercizio di attivita' imprenditoriale e l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione e' soggetta all'autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale o del sindaco competente per territorio secondo la ripartizione delle competenze stabilite negli articoli successivi. Con il medesimo provvedimento viene autorizzata in base alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, la somministrazione di cibi e bevande. 3. Lo svolgimento di manifestazioni anche di carattere sportivo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza fine di lucro nel loro complesso e senza corrispettivo alcuno, deve essere preventivamente comunicata, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, al sindaco competente. Manifestazioni che includono la competenza territoriale di piu' comuni, sono autorizzate dal Presidente della Giunta provinciale. Ove sussista il pericolo di grave disturbo dell'ordine pubblico e della sicurezza e quiete pubblica, il sindaco puo' vietarne lo svolgimento oppure imporre le necessarie limitazioni di tempo e di ambiente. 4. Non sono soggetti ad autorizzazione intrattenimenti in esercizi pubblici, sempreche' siano legati a particolari occasioni riservate ad una cerchia definita di persone e che venga osservato il limite della capacita' ricettiva dei rispettivi locali.