Art. 12. Sanzioni amministrative 1. Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 6, 8 e 9 della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 3.000.000. 2. Le sanzioni amministrative sono irrogate, in linea con il riparto delle competenze effettuato dall'articolo 2, dal direttore dell'ufficio provinciale competente o dal sindaco competente per territorio secondo la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, modificato con legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31, e con legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30. 3. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano all'amministrazione che ha irrogato le sanzioni stesse.