Art. 4. Requisiti oggettivi 1. L'autorizzazione puo' essere concessa qualora: a) nell'area interessata sia presente un'adeguata richiesta per un determinato tipo di spettacolo; b) il richiedente disponga di una idonea struttura per lo svolgimento dello stesso; c) non si oppongano ragioni di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e quiete pubblica e dell'ambiente.