Art. 5. Drescrizioni per l'autorizzazione Sospensione - Revoca 1. Il rilascio dell'autorizzazione puo' essere subordinato all'osservanza di determinate prescrizioni previste dalla presente legge. In particolare puo' essere imposto l'obbligo che manifesti ed altri affissi pubblicitari vengano rimossi entro un congruo termine dallo svolgimento dello spettacolo, nonche' l'obbligo dell'uso di materiale non inquinante. 2. Il rilascio puo' essere subordinato altresi' alla stipulazione di una polizza di assicurazione di responsabilita' civile oppure ad un adeguato deposito cauzionale, qualora appaia opportuno in relazione al tipo di spettacolo. 3. Qualora lo richiedano motivi di pubblica sicurezza e di tutela della quiete, possono inoltre essere disposte in ogni momento ulteriori misure cautelative con l'indicazione di un congruo termine per la loro adozione. 4. L'autorizzazione deve essere revocata nel caso in cui la struttura ove si svolge lo spettacolo presenti gravi carenze sopravvenute in contrasto con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, qualora le stesse non vengano eliminate entro il termine stabilito. 5. L'autorizzazione deve essere inoltre sospesa ed in caso di recidiva revocata qualora il titolare della stessa sia incorso in ripetute infrazioni agli obblighi previsti dalla presente legge.