Art. 10.
                         Direttore sanitario
 
   1.  Il  direttore  sanitario  e'  responsabile dell'organizzazione
tecnico-funzionale e del buon  funzionamento  dei  servizi  igienico-
sanitari del presidio, ed in particolare:
     a)  verifica  che  il  personale  adetto  sia  in  possesso  dei
prescritti requisiti professionali;
     b)  vigila  sull'efficienza   della   strumentazione   e   delle
apparecchiature,  sulla validita' e sulla corretta applicazione della
metodologia in uso,  sulla  corretta  refertazione,  registrazione  e
tenuta dell'archivio;
     c) coordina il lavoro del personale operante nella struttura;
     d) provvede all'aggiornamento delle metodiche;
     e)   vigila  sull'applicazione  delle  vigenti  disposizioni  in
materia;
     f)  definisce  i  programmi  terapeutici  e  le   modalita'   di
attuazione degli stessi;
     g)  e'  responsabile  della  registrazione e della conservazione
delle cartelle cliniche degli assistiti.
   2. In caso di assenza o di impedimento, il direttore sanitario  e'
sostituito,   nelle   sue   funzioni,  da  un  operatore  di  analoga
professionalita' all'uopo designato dal titolare del presidio.