Art. 10. Direttore sanitario 1. Il direttore sanitario e' responsabile dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon funzionamento dei servizi igienico- sanitari del presidio, ed in particolare: a) verifica che il personale adetto sia in possesso dei prescritti requisiti professionali; b) vigila sull'efficienza della strumentazione e delle apparecchiature, sulla validita' e sulla corretta applicazione della metodologia in uso, sulla corretta refertazione, registrazione e tenuta dell'archivio; c) coordina il lavoro del personale operante nella struttura; d) provvede all'aggiornamento delle metodiche; e) vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia; f) definisce i programmi terapeutici e le modalita' di attuazione degli stessi; g) e' responsabile della registrazione e della conservazione delle cartelle cliniche degli assistiti. 2. In caso di assenza o di impedimento, il direttore sanitario e' sostituito, nelle sue funzioni, da un operatore di analoga professionalita' all'uopo designato dal titolare del presidio.