Art. 12.
                          Inapplicabilita'
 
   1. Le disposizioni  contenute  negli  articoli  7  ed  8,  non  si
applicano alle strutture riabilitative esistenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
   A  queste  ultime  si applica la normativa vigente riguardante gli
standards edilizi in materia di igiene e sanita', quella  riguardante
il  riutilizzo  del  patrimonio  edilizio  esistente  nonche'  quella
riguardante i regolamenti comunali di igiene.
   2.  Il  presente  regolamento  non  si   applica   altresi'   alle
associazioni  di  volontariato  e  cooperative  senza scopo di lucro,
regolamentate da apposite leggi.