Art. 12. Inapplicabilita' 1. Le disposizioni contenute negli articoli 7 ed 8, non si applicano alle strutture riabilitative esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A queste ultime si applica la normativa vigente riguardante gli standards edilizi in materia di igiene e sanita', quella riguardante il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente nonche' quella riguardante i regolamenti comunali di igiene. 2. Il presente regolamento non si applica altresi' alle associazioni di volontariato e cooperative senza scopo di lucro, regolamentate da apposite leggi.