Art. 13.
                          Convenzionamenti
 
   1. Le strutture regolarmente  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  4
possono  esser  convenzionate  con il Servizio sanitario nazionale in
conformita' alle disposizioni diramate dal  Ministero  della  sanita'
con decreto ministeriale 18 maggio 1984.
   L'impegnativa    abilitante   alla   prestazione   dovra'   recare
l'indicazione  della  diagnosi  che  da'  luogo  alla  richiesta   di
intervento,   nonche'   la   forma   di  trattamento  ed  il  periodo
autorizzato.