Art. 13. Convenzionamenti 1. Le strutture regolarmente autorizzate ai sensi dell'art. 4 possono esser convenzionate con il Servizio sanitario nazionale in conformita' alle disposizioni diramate dal Ministero della sanita' con decreto ministeriale 18 maggio 1984. L'impegnativa abilitante alla prestazione dovra' recare l'indicazione della diagnosi che da' luogo alla richiesta di intervento, nonche' la forma di trattamento ed il periodo autorizzato.