Art. 14.
                            D e r o g h e
 
   1. Eventuali richieste di deroga al presente  regolamento  saranno
valutate  caso per caso, alla luce dei programmi terapeutici, sentiti
la Commissione di cui alla legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20  e
il Consiglio provinciale di sanita'.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 25 febbraio 1992
 
                             DURNWALDER
 
 Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992
Registro n. 4, foglio n. 176