Art. 14. D e r o g h e 1. Eventuali richieste di deroga al presente regolamento saranno valutate caso per caso, alla luce dei programmi terapeutici, sentiti la Commissione di cui alla legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20 e il Consiglio provinciale di sanita'. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 25 febbraio 1992 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992 Registro n. 4, foglio n. 176