Art. 2.
                      Presidi di riabilitazione
 
   1.  I  presidi   per   la   riabilitazione   erogano   prestazioni
terapeutiche volte a:
     a)  prevenire  e  contenere le conseguenze invalidanti di eventi
morbosi;
     b) curare i sintomi di deficit funzionali;
     c)  adattare  il  soggetto  invalido alla minorazione permanente
mediante rieducazione funzionale ed efficaci sostituzioni;
     d) rallentare l'evoluzione della malattia invalidante;
     e) recuperare o rallentare l'evoluzione dei deficit  psichici  e
sensoriali  di  cui al secondo comma del presente articolo attraverso
interventi indirizzati al soggetto trattato, al nucleo  familiare  ed
all'ambiente di vita.
   2.  I  presidi  per  la  riabilitazione, come definiti al comma 1,
operano in relazione agli eventi morbosi di tutta la patologia ed  in
particolare  di quella ortopedico-traumatologica, neurologica, artro-
reumatica, cardiovascolare, respiratoria nonche' dei deficit psichici
e sensoriali, intesi come esiti di patologia  organica  congenita  od
acquisita.