Art. 2. Presidi di riabilitazione 1. I presidi per la riabilitazione erogano prestazioni terapeutiche volte a: a) prevenire e contenere le conseguenze invalidanti di eventi morbosi; b) curare i sintomi di deficit funzionali; c) adattare il soggetto invalido alla minorazione permanente mediante rieducazione funzionale ed efficaci sostituzioni; d) rallentare l'evoluzione della malattia invalidante; e) recuperare o rallentare l'evoluzione dei deficit psichici e sensoriali di cui al secondo comma del presente articolo attraverso interventi indirizzati al soggetto trattato, al nucleo familiare ed all'ambiente di vita. 2. I presidi per la riabilitazione, come definiti al comma 1, operano in relazione agli eventi morbosi di tutta la patologia ed in particolare di quella ortopedico-traumatologica, neurologica, artro- reumatica, cardiovascolare, respiratoria nonche' dei deficit psichici e sensoriali, intesi come esiti di patologia organica congenita od acquisita.