Art. 3. Domanda di autorizzazione 1. Chiunque intenda aprire, ampliare, trasformare o trasferire in altra sede uno dei presidi di cui all'articolo 2 o comunque variare le attivita' gia' autorizzate deve inoltrare all'assessorato provinciale alla sanita' apposita domanda corredata da idonea documentazione attestante: a) le generalita', il domicilio e il numero di codice fiscale del richiedente o se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede, le generalita' del legale rappresentante, il numero di partita IVA, nonche' gli estremi dell'atto costitutivo e le suc- cessive variazioni del medesimo; b) la sede del presidio; c) la denominazione del presidio che deve essere tale da non generare equivoci con la denominazione di altri presidi privati; d) la descrizione dell'attivita' di riabilitazione che si intende svolgere; e) l'orario di apertura e di attivita' del presidio; f) le generalita', i titoli professionali, di studio e di carriera del direttore e di tutto il restante personale medico e laureato o diplomato che opera nel presidio con l'indicazione, ove occorra, del nominativo dei medici addetti agli atti di competenza medica e di quelli addetti alle eventuali sezioni specialistiche; g) l'indicazione del numero e le qualifiche professionali del restante personale; h) la descrizione dettagliata del numero e tipo delle attrezzature, degli apparecchi e degli impianti dal presidio; i) il certificato penale del titolare del presidio; l) l'attestato antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55. 2. Alla domanda deve essere altresi' allegata la seguente documentazione: a) planimetria dei locali in scala 1:50 con la descrizione della destinazione dei locali stessi, accompagnata da idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'articolo 5; b) dichiarazione di accettazione dell'incarico e della conseguente responsabilita' dal direttore.