Art. 4. Procedure per l'autorizzazione 1. L'assessorato alla Sanita', tramite l'ufficio competente, provvede all'istruttoria della domanda ed all'accertamento dei requisiti previsti dal presente regolamento, previo parere tecnico sanitario del responsabile del Servizio igiene e sanita' pubblica dell'U.S.L. territorialmente competente. 2. Esaurita l'istruttoria gli atti vengono sottoposti al parere degli stessi organi consultivi previsti dalla normativa vigente per l'autorizzazione all'apertura delle case di cura private. 3. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta Provinciale ed e' subordinata al pagamento della vigente tassa di concessione non governativa prevista per le case di cura.