Art. 4.
                   Procedure per l'autorizzazione
 
   1.  L'assessorato  alla  Sanita',  tramite  l'ufficio  competente,
provvede  all'istruttoria  della  domanda  ed  all'accertamento   dei
requisiti  previsti  dal  presente regolamento, previo parere tecnico
sanitario del responsabile del Servizio  igiene  e  sanita'  pubblica
dell'U.S.L. territorialmente competente.
   2.  Esaurita  l'istruttoria  gli atti vengono sottoposti al parere
degli stessi organi consultivi previsti dalla normativa  vigente  per
l'autorizzazione all'apertura delle case di cura private.
   3.  L'autorizzazione  viene rilasciata dalla Giunta Provinciale ed
e' subordinata al pagamento della vigente tassa  di  concessione  non
governativa prevista per le case di cura.