Art. 5.
              Requisiti dei locali e delle attrezzature
 
   1. I locali, le attrezzature e tutto quanto necessario al corretto
svolgimento  dell'attivita'  dei  presidi, in aggiunta agli specifici
requisiti  previsti  dal  presente   regolamento,   devono   altresi'
soddisfare  le  norme vigenti in materia di barriere architettoniche,
di prevenzione antincendio, di infortunistica e igiene del  lavoro  e
di  tutela della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti
qualora vengano impiegate sostanze o sorgenti radioattive.
   2.  L'attrezzatura  tecnica,   sanitaria   e   rieducativa,   deve
consentire   l'efficace   intervento  terapeutico  in  rapporto  alle
caratteristiche e dimensioni del presidio nonche'  in  rapporto  alla
patologia degli assistiti.