Art. 5. Requisiti dei locali e delle attrezzature 1. I locali, le attrezzature e tutto quanto necessario al corretto svolgimento dell'attivita' dei presidi, in aggiunta agli specifici requisiti previsti dal presente regolamento, devono altresi' soddisfare le norme vigenti in materia di barriere architettoniche, di prevenzione antincendio, di infortunistica e igiene del lavoro e di tutela della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti qualora vengano impiegate sostanze o sorgenti radioattive. 2. L'attrezzatura tecnica, sanitaria e rieducativa, deve consentire l'efficace intervento terapeutico in rapporto alle caratteristiche e dimensioni del presidio nonche' in rapporto alla patologia degli assistiti.