Art. 6.
                              Personale
 
   1.  L'organico del personale deve essere adeguato per qualita' per
quantita' nonche' per tipo di rapporto, al carico di lavoro, al grado
di automazione  delle  attrezzature  ed  alle  caratteristiche  delle
prestazioni previste.
   2. L'organico deve comprendere personale di pulizia, di lavanderia
e  di  cucina,  anche  nel  caso  che  tali funzioni siano svolte dai
pazienti in base ad uno specifico programma terapeutico, salvo quanto
previsto al successivo articolo 7, comma 3.