Art. 6. Personale 1. L'organico del personale deve essere adeguato per qualita' per quantita' nonche' per tipo di rapporto, al carico di lavoro, al grado di automazione delle attrezzature ed alle caratteristiche delle prestazioni previste. 2. L'organico deve comprendere personale di pulizia, di lavanderia e di cucina, anche nel caso che tali funzioni siano svolte dai pazienti in base ad uno specifico programma terapeutico, salvo quanto previsto al successivo articolo 7, comma 3.