Art. 7.
   Capacita' ricettiva e requisiti dei locali presidi residenziali
 
   1. La capacita' del presidio per il trattamento terapeutico e  per
il  ricovero  residenziale  deve  essere  compresa  tra le venti e le
sessanta unita' per ciascuna categoria di soggetti da riabilitare.
   2. La dotazione minima dei locali di un  presidio,  con  capacita'
ricettiva di venti assistiti, per il trattamento terapeutico e per il
ricovero e' la seguente:
     a)  un  vano  per  trattamenti  di  gruppo  per  ciascun tipo di
trattamento praticato nel presidio;
     b)  vani  per  trattamento  individuale   in   numero   adeguato
all'attivita' svolta come specificato all'articolo 3, lettera d);
     c) un vano destinato a visita medica o tanti vani a cio' adibiti
quanti   sono   i   medici   che   prestano   la   propria  attivita'
contemporaneamente;
     d)  due  vani  di  soggiorno  opportunamente  attrezzati  per le
attivita' di tempo libero, aumentabili  in  relazione  alla  gravita'
delle patologie degli assistiti;
     e) un vano per le attivita' amministrative;
     f) un vano per il ricevimento del pubblico;
     g)  servizi  igienici  in  numero  tale da garantire cinque WC e
lavabi, tre vasche e tre docce;
     h) uno o piu' refettori che garantiscano una superficie  di  1,5
m(Elevato al Quadrato) per paziente.
   3.  I  presidi  devono  essere  inoltre dotati di adeguati servizi
accessori quali cucina, dispensa lavanderia e guardaroba.  I  servizi
di  cucina  e lavanderia possono essere anche convenzionati o gestiti
in cooperativa da  piu'  istituzioni  private;  purche'  regolarmente
autorizzate  dall'Autorita'  sanitaria  e  purche'  le  condizioni di
trasporto siano idonee.
   4. I presidi che ospitano soggetti inferiori a  sei  anni  ovvero,
anche se non esclusivamente, soggetti costretti stabilmente a letto o
affetti   da  minorazioni  particolarmente  gravi,  devono  possedere
specifiche attrezzature e adottare idonee varianti ai canoni spaziali
prescritti, anche in aggiunta a quelle specificate al secondo  comma,
lettera d).