Art. 7. Capacita' ricettiva e requisiti dei locali presidi residenziali 1. La capacita' del presidio per il trattamento terapeutico e per il ricovero residenziale deve essere compresa tra le venti e le sessanta unita' per ciascuna categoria di soggetti da riabilitare. 2. La dotazione minima dei locali di un presidio, con capacita' ricettiva di venti assistiti, per il trattamento terapeutico e per il ricovero e' la seguente: a) un vano per trattamenti di gruppo per ciascun tipo di trattamento praticato nel presidio; b) vani per trattamento individuale in numero adeguato all'attivita' svolta come specificato all'articolo 3, lettera d); c) un vano destinato a visita medica o tanti vani a cio' adibiti quanti sono i medici che prestano la propria attivita' contemporaneamente; d) due vani di soggiorno opportunamente attrezzati per le attivita' di tempo libero, aumentabili in relazione alla gravita' delle patologie degli assistiti; e) un vano per le attivita' amministrative; f) un vano per il ricevimento del pubblico; g) servizi igienici in numero tale da garantire cinque WC e lavabi, tre vasche e tre docce; h) uno o piu' refettori che garantiscano una superficie di 1,5 m(Elevato al Quadrato) per paziente. 3. I presidi devono essere inoltre dotati di adeguati servizi accessori quali cucina, dispensa lavanderia e guardaroba. I servizi di cucina e lavanderia possono essere anche convenzionati o gestiti in cooperativa da piu' istituzioni private; purche' regolarmente autorizzate dall'Autorita' sanitaria e purche' le condizioni di trasporto siano idonee. 4. I presidi che ospitano soggetti inferiori a sei anni ovvero, anche se non esclusivamente, soggetti costretti stabilmente a letto o affetti da minorazioni particolarmente gravi, devono possedere specifiche attrezzature e adottare idonee varianti ai canoni spaziali prescritti, anche in aggiunta a quelle specificate al secondo comma, lettera d).