Art. 8.
            Ulteriori requisiti dei presidi residenziali
 
   1.  I  presidi  per  il  trattamento terapeutico e per il ricovero
residenziale in aggiunta a quanto  previsto  all'articolo  7,  devono
essere dotati di:
     a)  camere  di  degenza.  Nelle  camere di degenza per adulti la
superficie del pavimento non puo'  essere  inferiore  a  sette  metri
quadrati  per  letto  nelle  camere  a  piu'  letti  e a dodici metri
quadrati nelle camere ad un letto. In  ogni  camera  di  degenza  non
devono  comunque essere collocati piu' di quattro letti. Le stanze di
degenza pediatrica non  possono  superare  la  capacita'  di  quattro
letti,  con  una  superficie  minima  per  letto  pari a cinque metri
quadrati per le stanze a piu' letti e a nove metri  quadrati  per  la
stanza ad un letto.
   Vanno  previsti  gli  apprestamenti necessari per il pernottamento
delle madri e degli accompagnatori dei ricoverati di eta' inferiore a
sei anni o dei soggetti particolarmente abbisognevoli dell'assistenza
materna.
   Le  camere  di  degenza  non  possono  essere  ubicate  nel  piano
seminterrato e devono avere un'altezza minima di due metri e settanta
centimetri.
   Nelle  stanze  di degenza deve essere comunque garantito un volume
interno di ventiquattro metri cubi per  letto  nelle  camere  a  piu'
letti e di trentadue metri cubi nelle camere a un letto.
   La  superficie  complessiva delle finestre delle camere di degenza
deve  essere  non  inferiore  ad  un  ottavo  della  superficie   del
pavimento, con un minimo utile di due metri quadrati;
     b)  vani individuali per la permanenza notturna del personale in
servizio;
     c)  spazi  verdi  sufficientemente ampi e debitamente attrezzati
per il tempo libero;
     d) vani pari ad almeno il 2 per  cento  della  superficie  utile
interna  della  struttura per servizi di foresteria, ove quest'ultima
sia prevista.
   2. I vani di soggiorno devono garantire una superficie di 5  metri
quadrati per ciascun assistito.