Art. 8. Ulteriori requisiti dei presidi residenziali 1. I presidi per il trattamento terapeutico e per il ricovero residenziale in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7, devono essere dotati di: a) camere di degenza. Nelle camere di degenza per adulti la superficie del pavimento non puo' essere inferiore a sette metri quadrati per letto nelle camere a piu' letti e a dodici metri quadrati nelle camere ad un letto. In ogni camera di degenza non devono comunque essere collocati piu' di quattro letti. Le stanze di degenza pediatrica non possono superare la capacita' di quattro letti, con una superficie minima per letto pari a cinque metri quadrati per le stanze a piu' letti e a nove metri quadrati per la stanza ad un letto. Vanno previsti gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri e degli accompagnatori dei ricoverati di eta' inferiore a sei anni o dei soggetti particolarmente abbisognevoli dell'assistenza materna. Le camere di degenza non possono essere ubicate nel piano seminterrato e devono avere un'altezza minima di due metri e settanta centimetri. Nelle stanze di degenza deve essere comunque garantito un volume interno di ventiquattro metri cubi per letto nelle camere a piu' letti e di trentadue metri cubi nelle camere a un letto. La superficie complessiva delle finestre delle camere di degenza deve essere non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento, con un minimo utile di due metri quadrati; b) vani individuali per la permanenza notturna del personale in servizio; c) spazi verdi sufficientemente ampi e debitamente attrezzati per il tempo libero; d) vani pari ad almeno il 2 per cento della superficie utile interna della struttura per servizi di foresteria, ove quest'ultima sia prevista. 2. I vani di soggiorno devono garantire una superficie di 5 metri quadrati per ciascun assistito.