Art. 9. Personale dei presidi residenziali e semiresidenziali 1. La dotazione minima dei presidi semiresidenziali e residenziali e' costituita da: a) un laureato in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione relativa al tipo di prestazione erogata, iscritto all'Ordine professionale, che svolge le funzioni di direttore sanitario della struttura; b) un adeguato numero di personale riabilitativo medico, professionale, infermieristico, tecnico ed ausiliario da stabilirsi in sede di attuazione dell'articolo 4 e che deve essere comunque rapportato come minimo ad un'unita' per tanti assistiti per un massimo di quindici assistiti giornalieri, in caso di trattamento riabilitativo individuale e a un'unita' per tanti assistiti da un minimo di venti ad un massimo di venticinque, in caso di trattamento riabilitativo di gruppo; c) la giunta provinciale si riserva la possibilita' di determinare, caso per caso, ove necessario e in base alla tipologia della struttura. particolari dotazioni organiche; d) il numero di ore di presenza del personale medico verra' stabilito in sede di autorizzazione, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia della struttura.