Art. 9.
        Personale dei presidi residenziali e semiresidenziali
 
   1. La dotazione minima dei presidi semiresidenziali e residenziali
e' costituita da:
     a)  un  laureato in medicina e chirurgia in possesso del diploma
di specializzazione relativa al tipo di prestazione erogata, iscritto
all'Ordine  professionale,  che  svolge  le  funzioni  di   direttore
sanitario della struttura;
     b)   un  adeguato  numero  di  personale  riabilitativo  medico,
professionale, infermieristico, tecnico ed ausiliario  da  stabilirsi
in  sede  di  attuazione  dell'articolo  4 e che deve essere comunque
rapportato come minimo  ad  un'unita'  per  tanti  assistiti  per  un
massimo  di  quindici  assistiti  giornalieri, in caso di trattamento
riabilitativo individuale e a un'unita' per  tanti  assistiti  da  un
minimo  di venti ad un massimo di venticinque, in caso di trattamento
riabilitativo di gruppo;
     c)  la  giunta  provinciale  si  riserva  la   possibilita'   di
determinare,  caso  per caso, ove necessario e in base alla tipologia
della struttura. particolari dotazioni organiche;
     d) il numero di ore di  presenza  del  personale  medico  verra'
stabilito in sede di autorizzazione, tenendo conto delle dimensioni e
della tipologia della struttura.