Art. 11. Norma transitoria 1. Nel primo anno di applicazione le domande di contributo devono essere presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 28 maggio 1992 FERRERO