Art. 5. Consulta permanente sugli orari 1. Al fine di essere coadiuvati nella predisposizione del piano di coordinamento degli orari e dell'organizzazione dei servizi pubblici e privati, i Comuni possono istituire una consulta permanente sugli orari assicurando un'adeguata rappresentanza delle organizzazioni delle donne, dei comitati per le opportunita', dei soggetti pubblici e privati interessati. 2. La consulta esprime pareri sulla proposta di piano di coordinamento degli orari, nonche' sul relativo studio di fattibilita', svolge un'azione di coordinamento permanente tra i soggetti coinvolti nella determinazioni degli orari, propone sperimentazioni e modificazioni degli orari.