Art. 5.
                   Consulta permanente sugli orari
 
   1. Al fine di essere coadiuvati nella predisposizione del piano di
coordinamento degli orari e dell'organizzazione dei servizi  pubblici
e  privati,  i Comuni possono istituire una consulta permanente sugli
orari assicurando  un'adeguata  rappresentanza  delle  organizzazioni
delle  donne, dei comitati per le opportunita', dei soggetti pubblici
e privati interessati.
   2.  La  consulta  esprime  pareri  sulla  proposta  di  piano   di
coordinamento   degli   orari,   nonche'   sul   relativo  studio  di
fattibilita', svolge un'azione  di  coordinamento  permanente  tra  i
soggetti   coinvolti   nella   determinazioni  degli  orari,  propone
sperimentazioni e modificazioni degli orari.