Art. 10.
                  Contributi integrativi regionali
 
   1.  La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di cui
all'art. 15, concede, a coloro  che  abbiamo  ottenuto  i  contributi
statali,   un   ulteriore   contributo   pari   all'80%  della  spesa
effettivamente sostenuta, al  netto  del  contributo  concesso  dallo
Stato.
   2.  A  coloro  che,  pur  avendo  fatto  domanda,  non ottengono i
contributi statali per insufficienza di fondi,  la  Giunta  regionale
concede  contributi  nella  misura  complessiva  dell'80% della spesa
effettivamente sostenuta.