Art. 10. Contributi integrativi regionali 1. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 15, concede, a coloro che abbiamo ottenuto i contributi statali, un ulteriore contributo pari all'80% della spesa effettivamente sostenuta, al netto del contributo concesso dallo Stato. 2. A coloro che, pur avendo fatto domanda, non ottengono i contributi statali per insufficienza di fondi, la Giunta regionale concede contributi nella misura complessiva dell'80% della spesa effettivamente sostenuta.