Art. 11.
                     Presentazione delle domande
 
   1. Le domande concernenti la concessione  dei  contributi  di  cui
all'art. 10 devono pervenire al Servizio opere edili dell'Assessorato
regionale   dei   lavori   pubblici   entro   trenta   giorni   dalla
comunicazione, da parte del Comune,  della  concessione  o  meno  del
contributo statale.
   2. Le domande di cui al comma uno devono contenere:
     a) l'indicazione del soggetto avente diritto al contributo;
     b)   la  dichiarazione  indicante  il  luogo  di  residenza  del
richiedente, nonche' a quale titolo il medesimo gode dell'immobile;
     c) la descrizione delle  opere  da  realizzare  con  il  rilievo
dell'esistente ed il costo del relativo intervento.
   3. Alle domande di cui al comma uno devono essere allegati:
     a) certificato medico in carta libera attestante la menomazione;
     b)   certificato   attestante   lo   stato   di  inabilita'  del
richiedente, rilasciato da una delle commisioni costituite presso gli
enti  pubblici  preposti  all'accertamento  ai  sensi  della  vigente
legislazione;
     c)  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' attestante
l'ubicazione    dell'abitazione,    l'esistenza    delle     barriere
architettoniche,  le  difficolta'  di accesso e di mobilita' interna,
l'eventuale erogazione  di  altri  contributi  concessi  a  qualsiasi
titolo per la realizzazione della stessa opera;
     d)  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' attestante
l'avvenuta o la  mancata  assegnazione  di  contributi  statali,  con
l'indicazione dell'importo del contributo eventualmente assegnato.