Art. 11. Presentazione delle domande 1. Le domande concernenti la concessione dei contributi di cui all'art. 10 devono pervenire al Servizio opere edili dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte del Comune, della concessione o meno del contributo statale. 2. Le domande di cui al comma uno devono contenere: a) l'indicazione del soggetto avente diritto al contributo; b) la dichiarazione indicante il luogo di residenza del richiedente, nonche' a quale titolo il medesimo gode dell'immobile; c) la descrizione delle opere da realizzare con il rilievo dell'esistente ed il costo del relativo intervento. 3. Alle domande di cui al comma uno devono essere allegati: a) certificato medico in carta libera attestante la menomazione; b) certificato attestante lo stato di inabilita' del richiedente, rilasciato da una delle commisioni costituite presso gli enti pubblici preposti all'accertamento ai sensi della vigente legislazione; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'ubicazione dell'abitazione, l'esistenza delle barriere architettoniche, le difficolta' di accesso e di mobilita' interna, l'eventuale erogazione di altri contributi concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'avvenuta o la mancata assegnazione di contributi statali, con l'indicazione dell'importo del contributo eventualmente assegnato.