Art. 12.
                        D e f i n i z i o n e
 
   1.  Per  ausili  e attrezzature si intendono beni mobili idonei al
superamento delle barriere architettoniche interne  ed  esterne  agli
edifici,  e  dispositivi  atti  a  favorire  l'accesso e la mobilita'
interna agli stessi con opere architettoniche  e  attrezzature  quali
montascale, pedane mobili, elevatori, carrozzelle, predisposte per il
superamento di brevi rampe di scale e attrezzature similari.