Art. 12. D e f i n i z i o n e 1. Per ausili e attrezzature si intendono beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici, e dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilita' interna agli stessi con opere architettoniche e attrezzature quali montascale, pedane mobili, elevatori, carrozzelle, predisposte per il superamento di brevi rampe di scale e attrezzature similari.