Art. 13.
                 Concessione di contributi regionali
 
   1. La Giunta regionale concede contributi pari all'80% della spesa
sostenuta  dai  soggetti  indicati  al  comma  uno  dell'art.  9  per
l'acquisto di ausili ed attrezzature.
   2.  La  concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma  uno   e'
subordinata  alla  presentazione,  da  parte  del richiedente, di una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  attestante  che
l'interessato  non  ha presentato domanda per ottenere la concessione
di contributi statali per le medesime finalita'.