Art. 13. Concessione di contributi regionali 1. La Giunta regionale concede contributi pari all'80% della spesa sostenuta dai soggetti indicati al comma uno dell'art. 9 per l'acquisto di ausili ed attrezzature. 2. La concessione dei contributi di cui al comma uno e' subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che l'interessato non ha presentato domanda per ottenere la concessione di contributi statali per le medesime finalita'.