Art. 15.
                          Comitato tecnico
 
   1.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  e' costituito un
comitato tecnico consultivo composto da:
     a)   un  ingegnere  dipendente  dell'Amministrazione  regionale,
designato  dall'Assessore  ai  lavori  pubblici,  con   funzioni   di
presidente;
     b)  due  tecnici designati dall'Assessore regionale alla sanita'
ed assistenza sociale;
     c) il responsabile dell'Ufficio di igiene pubblica e  ambientale
dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'USL, o
un suo delegato.
   2.  Le  funzioni  di  segretario  del  Comitato  sono svolte da un
funzionario dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato
dall'Assessore.
   3. Il comitato esprime  pareri  in  merito  alla  concessione  dei
contributi integrativi regionali di cui all'art. 10.
   4.  Ai  componenti  del comitato tecnico non e' corrisposto nessun
compenso.