Art. 15. Comitato tecnico 1. Con deliberazione della Giunta regionale e' costituito un comitato tecnico consultivo composto da: a) un ingegnere dipendente dell'Amministrazione regionale, designato dall'Assessore ai lavori pubblici, con funzioni di presidente; b) due tecnici designati dall'Assessore regionale alla sanita' ed assistenza sociale; c) il responsabile dell'Ufficio di igiene pubblica e ambientale dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'USL, o un suo delegato. 2. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'Assessore. 3. Il comitato esprime pareri in merito alla concessione dei contributi integrativi regionali di cui all'art. 10. 4. Ai componenti del comitato tecnico non e' corrisposto nessun compenso.